Avvocato Valeria Pescarzoli

 L’ Avv. Pescarzoli è specializzata in diritto penale, settore nel quale ha maturato una notevole esperienza, dedicandosi con grande passione e dedizione.  Abilitata alla difesa presso le giurisdizioni superiori, l’avvocato si occupa del cliente sia quando lo stesso si trovi indagato o imputato di un reato, sia quando sia parte offesa.

 L’Avv. Pescarzoli si occupa altresì di diritto di famiglia, di recupero crediti ed
Amministrazioni di sostegno.

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LO STUDIO, IN PARTICOLARE, SI OCCUPA DI:

  • Diritto penale
  • Diritto penale della famiglia
  • Diritto penale specializzato in infortuni sul lavoro
  • Diritto penale tributario
  • Diritto penale dell’impresa (reati da responsabilità amministrativa di cui al D.Lgs. 231/2001)

I reati maggiormente trattati dallo Studio sono:

  • Reati contro la persona (omicidio, percosse, rissa, aggressione, stalking, violenza sessuale, maltrattamenti ecc…)
  • Reati contro il patrimonio (furto, rapina, estorsione, danneggiamento, truffa, usura, ricettazione, riciclaggio ecc…)
  • Reati ambientali, societari e tributari
  • Reati relativi agli stupefacenti
  • Il vasto ambito della difesa dei minori
  • Reati in materia di circolazione stradale
  • Reati fallimentari
  • Reati societari

    Lo Studio dedica inoltre particolare attenzione al diritto penitenziario e alle misure alternative per l’esecuzione della pena, che comportano in genere una stretta collaborazione tra i servizi sociali e gli istituti penitenziari.

Inoltre lo studio si occupa di:

  • Diritto di famiglia
  • Recupero crediti
  • Amministrazioni di sostegno

Lo sapevi che…

La parte offesa, come l’imputato, può costituirsi parte civile nel procedimento penale

Con la costituzione di parte civile le parti offese, così come l’imputato, possono costituirsi parte civile con un difensore munito di procura speciale. In questo modo il difensore può espletare la propria attività difensiva nel processo penale.  Alla fine del procedimento, il difensore presenta la propria nota spese e può chiedere, anche per la parte civile, una “provvisionale immediatamente esecutiva”, ossia un’anticipazione sul risarcimento del danno.

Lo sapevi che..

È possibile costituirsi parte civile con gratuito patrocinio, quando ne ricorrano i presupposti di legge

Le parti possono costituirsi parte civile con gratuito patrocinio quando rientrino nei limiti di reddito previsti dalla legge, pari ad Euro 11.746,68.

Per la legge 119/2013 sul femminicidio, l e persone offese che devono costituirsi parte civile, vittime dei reati di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e stalking possono essere ammesse al gratuito patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dalla legge.

Quando si chiede l’amministratore di sostegno?

In base all’ Art. 404 del Codice Civile, la persona priva di autonomia nell’ espletamento delle funzioni della vita quotidiana, che si trova nell’ impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, a causa di grave e lunga infermità (anziano, lungodegente) o di una menomazione fisica (portatore di handicap) o psichica (tossicodipendente, alcolista, autistico) può essere assistita da un amministratore di sostegno, che può essere o uno stretto congiunto o un avvocato esperto nella materia. 

Non tutte le persone che si trovano in queste condizioni devono essere assistite da un A.d.s. Delle volte è uno strumento efficace di tutela della persona, altre volte viene strumentalizzato per questioni economiche (es. figli che cercano di conservare l’eredità). Per cui, in alcuni casi si presentano ricorsi, tramite un difensore, per ottenere l’amministrazione di sostegno di uno stretto congiunto bisognoso di assistenza. Altre volte il difensore, invece,si può trovare nella situazione di doversi opporre all’amministrazione di sostegno per tutelare la persona, la cui libertà di autodeterminazione voglia essere compressa da uno stretto congiunto, il quale chiede l’A.d.s. per la conservazione del patrimonio, più che per la tutela della persona.

GRATUITO PATROCINIO

Per i non abbienti, vi è la possibilità di accedere alla difesa mediante gratuito patrocinio a spese dello Stato. Infatti, secondo l’ Art. 24 della Costituzione, “La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento” ed è mio compito quello di garantire che tutti possano accedere ai mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione, indipendentemente dalla condizione economica dell’assistito. 

Alcuni reati di cui si occupa lo Studio:

STALKING

Articolo 612 bis Codice Penale

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.


Nei casi più gravi è possibile chiedere, tramite un difensore, una misura cautelare, già nel corso delle indagini preliminari, quale il divieto di avvicinamento alla persona offesa.
E’ possibile chiedere il gratuito patrocinio ed ottenerlo anche in deroga ai limiti di reddito.

Con l’entrata in vigore della legge n.161/2017, di riforma del Codice antimafia, agli indiziati di stalking potranno essere applicate le misure di prevenzione. Presupposto inderogabile per l’applicazione delle stesse è l’accertamento della pericolosità sociale del condannato.

In particolare, sarà applicabile la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, cui può essere aggiunto, se le circostanze del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale o in una o più province.
Quando le altre misure di prevenzione non siano ritenute idonee può essere imposto all’indiziato di atti persecutori l’obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.
La riforma del Codice consente inoltre l’applicazione agli indiziati di stalking anche delle misure di prevenzione patrimoniali.

NORME RIGUARDANTI IL COVID 19

Epidemia colposa (art. 452 c.p.):

“Chiunque commetta, per colpa, alcuno dei fatti preveduti dagli artt. 438 e 439 è punito: 1) con la reclusione da tre a dodici anni, nei casi per i quali dette disposizioni stabiliscono la pena dell’ergastolo; 2) con la reclusione da uno a cinque anni, nei casi per i quali esse stabiliscono l’ergastolo; con la reclusione da sei mesi a tre anni, nel caso in cui l’art. 439 stabilisce la pena della reclusione. Quando sia commesso per colpa alcuno dei fatti preveduti dagli artt. 440, 441, 442, 443, 444 e 445, si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite ridotte da un terzo a un sesto.” 

Il rapporto tra la violazione quarantena ed epidemia colposa è stato codificato con l’utilizzo del  decreto legge con la conseguenza che chiunque, violando la quarantena dopo essere stato trovato  positivo al Covid-19 venga trovato al di fuori del luogo ove si stava svolgendo il periodo di  quarantena, potrebbe essere denunciato per il nuovo reato introdotto il 24 marzo 2020 con  l’applicazione della pene previste dal reato di “Epidemia Colposa” ai sensi del combinato disposto  degli artt. 438 e 452 c.p.

Epidemia dolosa (art. 438 c.p 

Tra le misure di contenimento della diffusione del virus Covid-19 si impone il divieto di mobilità dalla  propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati  positivi al virus, in quanto pericolosi per la salute pubblica. 

Chiunque sia cosciente portatore di germi patogeni e, violando tale prescrizione o mediante  qualsivoglia altra condotta, causi volontariamente l’ulteriore diffusione della pandemia potrebbe  essere denunciato er il reato di epidemia ai sensi dell’art. 438 del Codice Penale con, in caso di  condanna, la pena del carcere a vita.

Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità (art. 650 c.p.):

“Chiunque non osserva un  provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o  d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con  l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 206 euro”. 

Chiunque esca dal luogo di quarantena per ragioni diverse comprovate esigenze lavorative, ragioni di salute e situazioni necessità incorre nella violazione dell’art. 650 c.p. Ovviamente quei  soggetti sottoposti alla misura della quarantena obbligatoria, perché considerati portatori o  probabili portatori del virus, non possono derogare alla misura neppure per le ragioni sopra  esposte, pena l’applicazione dell’art. 650 c.p. o più grave reato.

Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.):

Chiunque attesta  falsamente al pubblico ufficiale in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la  verità è punito con la reclusione fino a due anni.” 

Chiunque attesti il falso nella compilazione dell’autocertificazione relativa al Covid-19 può  essere punito ai sensi dell’art. 483 c.p.

MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA

Art. 572 Codice Penale

Chiunque maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

Nei casi di violenza grave è possibile chiedere una misura cautelare, quale l’allontanamento dalla casa famigliare .
E’ possibile chiedere il gratuito patrocinio ed ottenerlo anche in deroga ai limiti di reddito.

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

 Art. 186 Codice della strada 

È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche.
La guida in stato di ebbrezza è un reato oggi commesso da molte persone.

Per questo tipo di reato e per estinguere lo stesso, si può chiedere la  sospensione del processo con contestuale messa alla prova dell’imputato presso un ente convenzionato, così come previsto dagli Art. 68 bis c.p. e 464 bis c.p.p. 


La sospensione del procedimento con messa alla prova consiste sempre in attività non retribuite svolte per la collettività che, tuttavia, comportano l’immediata sospensione del processo per il periodo di messa alla prova stabilito dal giudice. Se i lavori saranno ultimati con esito positivo, il giudice dichiarerà estinto il reato. 
L’esito positivo della messa alla prova estingue il reato.



Il codice della strada prevede inoltre che, al di fuori dell’ipotesi in cui il guidatore in stato di ebbrezza abbia provocato un incidente (ipotesi in cui si può chiedere la messa alla prova), si può evitare la pena svolgendo un lavoro di pubblica utilità, così come previsto dagli Articoli 186 comma 9-bis e 187 comma 8-bis del D.lgs. 285/1992.  

Essi sono realizzati presso Enti locali o associazioni che hanno sottoscritto una convenzione con il Tribunale di Milano. Gli enti ed associazioni mettono a disposizione un numero variabile di posti disponibili che sono regolarmente utilizzati a questo scopo.I lavori di pubblica utilità possono consistere nella prestazione di opera materiale o intellettuale, quali, ad esempio, i servizi di manutenzione del verde, o di assistenza alla persona, o di collaborazione alle attività degli enti, quali quelli svolti, in passato, dagli obiettori di coscienza; unico onere a carico dell’ente convenzionato è la copertura assicurativa INAIL, per gli enti locali, o volontaria per gli altri enti. La sanzione viene disposta dal giudice su richiesta dell’imputato, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’ Art. 444 c.p.p. (patteggiamento). Con la sentenza di condanna il giudice individua il tipo di attività, nonché l’ente o l’amministrazione dove deve essere svolto il lavoro di pubblica utilità. La prestazione di lavoro non retribuita ha una durata corrispondente alla sanzione detentiva irrogata (la durata della pena detentiva irrogata e corrispondente a un giorno, inteso come due ore, di lavoro di pubblica utilità, che corrisponde anche a 250 euro di pena pecuniaria).

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